Attualità enogastronomica

L’Italia in aiuto dei ristoranti: ecco il bonus affitti e come ottenerlo per i mesi di aprile, maggio e giugno

di:
Luca Sessa
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bonus restaurant

Nel Decreto rilancio è prevista la possibilità per i proprietari di alberghi, bar e ristoranti di richiedere un bonus per far fronte all’affitto dei locali.

La Notizia

Utilizzare il credito d’imposta per una parte compresa tra il 30 e il 60% dell’affitto pagato nei mesi di lockdown dalle imprese il cui fatturato si è dimezzato: è quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate con una circolare che evidenzia il codice tributo relativo al cosiddetto “bonus affitti”, pensato soprattutto per bar, ristoranti e alberghi ma che in generale riguarda gli immobili ad uso non abitativo destinati a svolgere attività industriali, artigianali, agricole o commerciali. Il bonus, indicato con il codice tributo 6920, sarà valido anche per i canoni di leasing o concessione e consentirà alle imprese di compensare con il modello F24 le imposte da pagare.


Sono due le quote previste: il 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo o il 30% del canone nel caso di contratto di affitto d’azienda. L’importo oggetto del bonus è quello versato nei mesi di marzo, aprile e maggio nel periodo di imposto 2020, ed è obbligatorio che la somma sia stata versata, perché in caso di mancato pagamento la possibilità di usufruire del bonus resta sospesa sino al momento in cui la somma relativo all’affitto viene corrisposta. Anche le eventuali spese condominiali posso essere comprese nell’importo complessivo quando queste sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto.

Chi può beneficiare del bonus? Chi svolge attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto rilancio. Potranno richiedere il bonus anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma anche i forfetari e le imprese agricole, oltre a coloro i quali svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, ed in tal caso i mesi da considerare per il calcolo dell’importo sono quelli di aprile, maggio e giugno.


Tale credito d’imposta spetta a chi ha subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, un calo che dovrà esser verificato mese per mese, comportando quindi la possibilità di ottenere il bonus solo per uno dei tre mesi in oggetto. La circolare inoltre sottolinea come il credito possa essere ottenuto a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, dopo necessaria verifica che ne attesti l’effettivo utilizzo nelle attività di cui prima. Il credito d’imposta si può utilizzare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o altrimenti può essere ceduto, e la cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, ma anche di altri soggetti quali istituti di credito o intermediari finanziari.

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